Mediaset, dice la nota, ha sostenuto che l'obiettivo perseguito dal contributo consisteva nel porre rimedio a una disfunzione del mercato in cui, a causa di un problema di coordinamento tra gli operatori, lo sviluppo della radiodiffusione era ostacolato.
Il Tribunale rileva che il carattere vincolante della data prevista per il passaggio al sistema digitale, spingendo le emittenti già attive sul mercato a sviluppare nuove strategie commerciali, era idoneo a risolvere tale problema e quindi il contributo non era necessario. "In ogni caso, anche ammesso che la misura fosse necessaria e proporzionata per rimediare alle disfunzioni del mercato, resta il fatto che tale circostanza non avrebbe potuto giustificare l'esclusione delle emittenti satellitari dal beneficio", aggiunge il comunicato.
Mediaset ha inoltre invocato la violazione del principio della certezza del diritto derivante dalla difficoltà, se non dall'impossibilità, di determinare, ai fini del calcolo delle somme da recuperare, da un lato, il numero di telespettatori supplementari attirati dall'offerta di televisione a pagamento e, dall'altro, la quantificazione dell'aiuto e degli interessi.
Il Tribunale rammenta che nessuna norma impone che la Commissione, all'atto di ordinare la restituzione di un aiuto dichiarato incompatibile con il mercato comune, determini l'importo esatto da restituire. "Il recupero di un aiuto dichiarato incompatibile con il mercato comune dev'essere effettuato secondo le modalità previste dal diritto nazionale e spetterà al giudice nazionale, laddove venga adito, pronunciarsi sull'importo dell'aiuto", si legge nella nota.
Notizia tratta da:
http://it.reuters.com/article/topNews/idITMIE65E04X20100615?pageNumber=2&vir tualBrandChannel=0
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